E' autorizzata la spesa straordinaria, di L. 75.000.000, quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e da Corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici. E' altresi' autorizzata la spesa straordinaria di L. 750 milioni per restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili e immobili, di interesse artistico, archeologico e bibliografico, di proprieta', dello Stato o degli enti di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica, governativi, e loro suppellettili.

Testo vigente dal 31 marzo 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;184~art2 · fonte del testo