L'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 21. 1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4. 2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia. 3. Il Fondo e' amministrato dal consiglio nazionale del notariato. 4. Il contributo e' determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.».

Testo vigente dal 18 maggio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-04;182~art3 · fonte del testo