Entro il 1° marzo di ogni anno il punto di contatto nazionale fornisce alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri avvenuti nel corso dell'anno precedente. Le statistiche di cui al comma 1 devono riguardare almeno:

  • a)il numero di richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico nazionale e, se del caso, dalle autorita' di contrasto competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
  • b)il numero di richieste di informazioni ricevute dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorita' di contrasto competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e il numero di richieste di informazioni cui hanno risposto, distinto per richieste urgenti e non urgenti e per Stato membro richiedente;
  • c)il numero di richieste di informazioni rigettate a norma dell'articolo 6, distinto per Stato membro richiedente e motivo del rigetto;
  • d)il numero di casi in cui non sono stati rispettati i termini indicati all'articolo 5, comma 1, non a causa della necessita' di ottenere un'autorizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 5, comma 2, distinto per Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni.

Testo vigente dal 2 dicembre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181~art17 · fonte del testo