All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purche' esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilita' piu' breve.».

Testo vigente dal 21 luglio 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181~art12 · fonte del testo