Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), puo' essere omessa nel caso di:

  • a)stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede gia' indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
  • b)prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
  • c)prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.».

Testo vigente dal 21 luglio 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181~art10 · fonte del testo