Art. 3
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 27 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1947-48, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Testo vigente dal 31 marzo 1948
