[1]Finalita' del bail-in Il bail-in e' disposto:

  • a)per ripristinare il patrimonio di un soggetto di cui all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, e' sufficiente a prospettarne il risanamento; o b)

[2]in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il valore nominale delle passivita' cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passivita' in capitale. Nei confronti del soggetto al quale viene applicato il bail-in puo' essere disposta la trasformazione della forma giuridica, anche successivamente alla chiusura della risoluzione. Non si applicano gli articoli 2437, 2497-quater, 2545-undecies, ne' le disposizioni della Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile, ad eccezione degli articoli 2498 e 2500, che si applicano in quanto compatibili.

Testo vigente dal 16 novembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art48 · fonte del testo