Il Ministro dell'economia e delle finanze approva il provvedimento di cui all'articolo 32 con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione ed esercita le funzioni di sua competenza previste dal presente decreto. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano modalita' per la tempestiva condivisione delle informazioni al fine di garantire efficacia e efficienza della gestione delle crisi.

Testo vigente dal 16 novembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art4 · fonte del testo