Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varieta' I materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varieta' possono essere commercializzati solo se e' accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

  • a)sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;
  • b)sono corrispondenti alla descrizione della varieta' a norma dell'articolo 49;
  • c)sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 50;
  • d)sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le alterazioni. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore. Nel caso in cui i materiali CAC non siano piu' conformi al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:
  • a)rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;
  • b)adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art47 · fonte del testo