[1]Le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per attività di orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro, individuazione delle competenze e supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.

[2]L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 è subordinato alla garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni e della tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-10-07;179~art48