Il collegio delibera con la presenza di quattro magistrati di cui due scelti tra quelli nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo In caso di parita' nelle votazioni prevale il voto del Presidente del collegio. 2. La sezione plenaria ha competenza riservata per l'approvazione del programma annuale di controllo, per controllo sull'evoluzione per la spesa del personale, per la risoluzione delle questioni di massima ad esse sottoposte dai collegi. Alla sezione regionale di controllo della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si applica la norma di cui all'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Testo vigente dal 3 novembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-05;179~art4 · fonte del testo