Le etichette non conformi a quanto previsto dall'articolo 1 possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008 e i prodotti cosi' etichettati possono essere venduti fino al 23 dicembre 2008. I prodotti di cui all'articolo 2 non conformi a quanto previsto dal presente decreto, etichettati prima del 23 dicembre 2008, possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

Testo vigente dal 29 ottobre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-27;178~art3 · fonte del testo