Per la vendita o liquidazione dei beni tedeschi esistenti in Italia di cui al "Memorandum" predetto, potranno essere applicate le disposizioni dell'art. 300 del testo della legge di guerra, approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e quelle del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 30 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-03;177~art2 · fonte del testo