Al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, lettera n), le parole: «o, un sistema di garanzia» sono soppresse;
  • b)all'articolo 1, comma 1, lettera p), le parole: «107, comma 6,» sono soppresse;
  • c)all'articolo 1, comma 1, la lettera t) e' soppressa;
  • d)all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le parole: «o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione» sono soppresse;
  • e)dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Tutela dei diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia). - 1. Se l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia relativi alla garanzia fornita non possono essere pregiudicati dall'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto la garanzia.». All'articolo 2354, sesto comma, del codice civile, le parole: «nei mercati regolamentati» sono sostituite dalle seguenti: «nelle sedi di negoziazione».

Testo vigente dal 9 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-12;176~art4 · fonte del testo