Nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, ed e' vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

Testo vigente dal 5 novembre 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176~art31 · fonte del testo