Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni immobili che risultino non piu' funzionali alla viabilita' stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della Provincia autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del Presidente della Provincia autonoma.».

Testo vigente dal 16 maggio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;176~art1 · fonte del testo