La violazione dell'obbligo di fornire le informazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2, relativamente alle sostanze figuranti negli elenchi di priorita' di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, comporta altresi' il divieto di commercializzazione del prodotto fino al momento in cui le informazioni e le comunicazioni non siano state fornite. Il Ministero della sanita' e' l'autorita' incaricata del controllo e della vigilanza sulla osservanza delle norme del presente decreto.

Testo vigente dal 16 giugno 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;174~art3 · fonte del testo