I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori sono formati di cinque componenti se gli iscritti negli albi non superano i cinquanta; di sette se superano i cinquanta e non i cento; di nove se superano i cento e non i cinquecento; di quindici se superano i cinquecento. I Consigli predetti sono eletti nel mese di gennaio e scadono il trentuno dicembre dell'anno successivo. Alla stessa data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione sono eletti durante il biennio,

Testo vigente dal 29 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;174~art1 · fonte del testo