I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori sono formati di cinque componenti se gli iscritti negli albi non superano i cinquanta; di sette se superano i cinquanta e non i cento; di nove se superano i cento e non i cinquecento; di quindici se superano i cinquecento. I Consigli predetti sono eletti nel mese di gennaio e scadono il trentuno dicembre dell'anno successivo. Alla stessa data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione sono eletti durante il biennio,
Testo vigente dal 29 marzo 1948
