Le tariffe per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, come modificato dal presente decreto, e le relative modalita' di versamento, sono fissate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 27 giugno 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;172~art3 · fonte del testo