La partecipazione alla commissione nazionale di cui all'articolo 1 e alle commissioni regionali di cui agli articoli 2 e 3, e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, all'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 3 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-04;171~art8 · fonte del testo