Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, con le relative motivazioni e precisando in particolare se la mancata conformita' e' dovuta:

  • a)al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a);
  • b)ad un'errata applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2;
  • c)ad una lacuna delle medesime norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione europea, i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. Quando la Commissione europea comunica che una macchina non conforme e' stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina immediatamente il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto attiene agli oneri relativi al ritiro dal mercato resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4.

Testo vigente dal 19 febbraio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;17~art7 · fonte del testo