Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.

Testo vigente dal 21 novembre 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169~art15 · fonte del testo