Art. 10 — Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

All'articolo 142, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «estranei all'esercizio dell'impresa». All'articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.» sono sostituite dalle seguenti: «alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado».

Testo vigente dal 16 ottobre 2007

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169~art10 · fonte del testo