All'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, le parole: «il capitale minimo» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione»;
  • b)al comma 4, le parole: «e professionalita» sono sostituite dalle seguenti: «, professionalita' e indipendenza»;
  • c)al comma 10, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis». Al comma 2 dell'articolo 81 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «le modalita' di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi,». Il comma 1 dell'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «1. La vigilanza sulle societa' di gestione accentrata e' esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle societa' la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalita' e termini.».

Testo vigente dal 8 ottobre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-17;164~art14 · fonte del testo