Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per il trasferimento all'estero della persona condannata e per l'esecuzione della sentenza di condanna. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro verso il quale la persona condannata e' trasferita o che ha chiesto la trasmissione della sentenza di condanna.

Testo vigente dal 1 ottobre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161~art21 · fonte del testo