I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti dai seguenti: "2. Concime. Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilita' a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilita' prescritte dalla presente legge. 4. Elementi chimici della fertilita'. Sono considerati 'elementi chimici della fertilita'':

  • a)gli elementi 'principali' azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);
  • b)gli elementi 'secondari' calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na);
  • c)i 'microelementi' (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).".

Testo vigente dal 27 maggio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;161~art2 · fonte del testo