L'articolo 406 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
- a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, e' notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini con l'avviso che il difensore ha facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. La richiesta e' altresi' notificata alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata.";
- b)il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.".
Testo vigente dal 23 giugno 1990
