Disposizioni transitorie sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia I sistemi di IA che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, formano oggetto di rapporti contrattuali o sono in fase di sviluppo o di sperimentazione per finalita' di polizia ovvero sono gia' in uso nell'attivita' di polizia, sono resi compatibili con le disposizioni del capo II del titolo I, da ciascuna Forza di polizia per quanto di rispettiva competenza, entro un anno dalla predetta data. Per le disposizioni del titolo I la cui applicazione e' prevista direttamente ovvero dipende dal regolamento IA, si osservano i termini di entrata in vigore e di compiuta attuazione dello stesso regolamento.

Testo vigente dal 15 settembre 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-09;160~art21 · fonte del testo