Unita' da diporto a controllo remoto Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Unita' da diporto a controllo remoto). - 1. I sistemi di comando remoto delle unita' da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonche' di sistemi di condotta di bordo. 2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unita' da diporto a controllo remoto puo' imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessita'. 3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unita' di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, e' in possesso di patente nautica.».

Testo vigente dal 7 dicembre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160~art12 · fonte del testo