L'iscrizione di una varieta' al Registro di cui all'articolo 9, successivamente al superamento del vaglio della domanda di cui all'articolo 13, e' subordinata allo svolgimento di esami ufficiali, effettuati principalmente mediante prove di campo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente; nonche' i criteri e le procedure per l'esame delle varieta' con limitato interesse commerciale.

Testo vigente dal 23 febbraio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16~art14 · fonte del testo