Gli avvocati e i procuratori dello Stato che abbiano riportata una sanzione disciplinare, non possono conseguire promozioni se non sia trascorso un quinquennio dalla data, in cui fu commessa l'infrazione disciplinare.
Testo vigente dal 24 marzo 1948
Gli avvocati e i procuratori dello Stato che abbiano riportata una sanzione disciplinare, non possono conseguire promozioni se non sia trascorso un quinquennio dalla data, in cui fu commessa l'infrazione disciplinare.
Testo vigente dal 24 marzo 1948
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155~art6 · fonte del testo
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