I concorsi per l'assunzione nel ruoli dell'Avvocatura, dello Stato o per le promozioni da conferirsi mediante esame di concorso sono banditi dall'Avvocato generale dello Stato, il quale provvede, altresi', a nominare i componenti ed i segretari delle Commissioni esaminatrici, a norma degli articoli 15 e 16 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, ad approvare le graduatorie ed a decidere, con provvedimenti definitivi, sul reclami proposti avverso di esse.
Testo vigente dal 24 marzo 1948
