Art. 70 — Modifiche all'articolo 536 del codice civile

All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma le parole: "i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "i figli, gli ascendenti";
  • b)al secondo comma le parole: "legittimi" e "i legittimati e" sono soppresse;
  • c)al terzo comma le parole: "legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse.

Testo vigente dal 8 gennaio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art70 · fonte del testo