Art. 60 — Modifiche all'articolo 371 del codice civile

All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;".

Testo vigente dal 8 gennaio 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art60 · fonte del testo