Art. 12 — Modifiche all'articolo 237 del codice civile

All'articolo 237 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente. "In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.".

Testo vigente dal 8 gennaio 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art12 · fonte del testo