Contabilita' I documenti contabili dei soggetti giuridici che forniscono servizi di pedaggio riportano in modo chiaro e distinto i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi di pedaggio da quelli connessi ad altre attivita'. Le informazioni sui costi e i ricavi connessi alla prestazione del servizio di pedaggio sono fornite al competente organismo di conciliazione di cui all'articolo 11 o all'organo giurisdizionale che ne fa richiesta. E' vietato il trasferimento di fondi tra le attivita' svolte in qualita' di fornitore di servizi di pedaggio e altre attivita'.

Testo vigente dal 6 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153~art9 · fonte del testo