Procedimenti di follow-up da parte delle entita' responsabili della riscossione Il punto di contatto nazionale inoltra all'esattore di pedaggi i dati ottenuti mediante la procedura di cui all'articolo 21, solo se:

  • a)i dati trasferiti sono limitati a quanto necessario all'esattore di pedaggi per ottenere il pedaggio stradale dovuto;
  • b)la procedura per l'ottenimento del pedaggio stradale dovuto e' conforme alla procedura di cui all'articolo 22, comma 1;
  • c)il rispetto dell'ordine di pagamento emesso dall'esattore di pedaggi che riceve i dati determina la conclusione di un procedimento avviato per il mancato pagamento di un pedaggio stradale. I dati forniti all'esattore di pedaggi sono utilizzati al solo scopo di ottenere il pagamento del pedaggio stradale dovuto e sono immediatamente cancellati, in caso di riscossione della somma richiesta e comunque entro un termine di trenta giorni a far data dall'esecuzione del trasferimento dei dati, da tracciare e conservare secondo le prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

Testo vigente dal 6 novembre 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153~art23 · fonte del testo