L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, attuata in conformita' alle disposizioni del capo 3 del regolamento, si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento. La trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento e' effettuata dal creditore. Al creditore, che si e' avvalso dell'ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione, non si applica l'articolo 156, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Testo vigente dal 16 novembre 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;152~art5 · fonte del testo