Gli obblighi di informazione previsti dal presente decreto non trovano applicazione:

  • a)nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali;
  • b)nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi;
  • c)nei confronti del personale assegnato per i postifunzione delle rappresentanze diplomatiche ed uffici dipendenti all'estero relativamente alla disposizione dell'articolo 2. Per i rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto il lavoratore puo' richiedere, per iscritto, le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3. Il datore di lavoro fornisce le predette informazioni con comunicazione scritta da consegnarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Testo vigente dal 12 giugno 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;152~art5 · fonte del testo