Qualita' delle produzioni e marchi Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste dispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo di cui all'articolo 12, valuta di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l'origine, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti dell'attivita' florovivaistica, con le modalita' previste dal codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in conformita' alla normativa dell'Unione europea e internazionale vigente.

Testo vigente dal 12 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-07-30;151~art15 · fonte del testo