Art. 25 — Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

All'articolo 45 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, dopo le parole: «al soggetto che ha effettuato la segnalazione» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata»;
  • b)al comma 3, lettera a), dopo le parole: «all'intermediario finanziario» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata»;
  • c)al comma 6, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»;
  • d)al comma 7, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»;
  • e)al comma 8, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10».

Testo vigente dal 3 novembre 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151~art25 · fonte del testo