Il quinto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.». Il sesto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.». Nel primo comma dell'articolo 709 del codice della navigazione, dopo le parole: «le opere che» sono inserite le seguenti: «, anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso,». Il secondo comma dell'articolo 712 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.». Nel primo comma dell'articolo 715 del codice della navigazione, le parole: «le comunita» sono sostituite dalle seguenti: «alle comunita».

Testo vigente dal 14 aprile 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-15;151~art5 · fonte del testo