Ai fini dello svolgimento delle attivita' di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i fornitori devono essere iscritti nei registri dei produttori di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, secondo la procedura di cui all'articolo 20 del decreto 31 gennaio 1996. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, l'organismo ufficiale responsabile e' tenuto a verificare l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 1. Il comma 1 non si applica ai fornitori la cui attivita' di commercializzazione e' rivolta solo ai soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione delle stesse. Tali fornitori devono comunque osservare le altre disposizioni del presente decreto.

Testo vigente dal 14 giugno 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151~art5 · fonte del testo