Relazione e comunicazioni all'autorita' giudiziaria Al termine del programma viene trasmessa all'autorita' giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attivita' svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso. Il mediatore comunica all'autorita' giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 57, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art57 · fonte del testo