Diritti e garanzie per le persone minori di eta' Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di eta', le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalita' e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di eta' sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite.

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 46, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art46 · fonte del testo