All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;
  • b)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorita' amministrative indipendenti.».

Testo vigente dal 31 ottobre 2009

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 34, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art34 · fonte del testo