Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 20, valutati in euro 354.200 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in euro 700.700 per l'anno 2029 e in euro 1.093.400 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 11 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-07;149~art3 · fonte del testo