Art. 23 — Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, dopo le parole «La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o con atto notarile»;
  • b)al comma 4, dopo le parole «Il decreto» sono inserite le seguenti: «o l'atto»;
  • c)al comma 6-bis, le parole «del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto o dell'atto».

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art23 · fonte del testo