All'articolo 27, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento». All'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento». Le disposizioni del presente articolo si applicano sugli utili corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 11 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-07;148~art26 · fonte del testo