Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
  • b)articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A far data dal 1° gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto all'articolo 18, sono abrogate le seguenti disposizioni:
  • a)articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
  • b)articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Testo vigente dal 13 ottobre 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147~art26 · fonte del testo